IL RETTORE
 Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n.  1330,
e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto   il   testo  unico  delle  Leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente  l'istituzione del
Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
 Visto  il  Decreto  Legislativo  8/8/1991 n. 257 con il quale si da'
attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio  del  26/1/1982  in
tema di formazione dei medici specialisti;
 Visto  il  decreto  del  MURST  3/7/1996,  pubblicato in G.U. n. 213
dell'11/9/1996, con il quale all'art. 8 della tabella XLV/2  allegata
al  decreto  ministeriale  11 maggio 1995, pubblicato sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 167  del  19  luglio  1995  sono
aggiunte  alcune  scuole  di  specializzazione  ed  in particolare la
scuola di specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica  di
cui  si chiede l'istituzione presso questa Universita' e con il quale
e' aggiunto dopo l'art.    29  della  medesima  tabella  il  relativo
ordinamento didattico;
 Vista  la  tabella  XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in
particolare il Capo I relativo  alle  norme  comuni  alle  scuole  di
specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;
 Viste  le  proposte  formulate  dagli  Organi  Accademici  di questa
Universita',  rispettivamente  in  data  23/4/97  dal  Consiglio   di
Facolta'   di   Medicina   e  Chirurgia,  11/6/97  dal  Consiglio  di
Amministrazione e 12/6/97 dal Senato Accademico, volte ad ottenere la
modifica   di   statuto   con   l'inserimento   della    scuola    di
specializzazione  in  Allergologia ed Immunologia Clinica nell'elenco
delle  scuole  di  specializzazione  della  Facolta'  di  Medicina  e
Chirurgia    (art.    3.1)    e   l'inserimento,   all'art.   3.4.33,
dell'articolato concernente il relativo ordinamento;
 Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le   nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
 Vista la propria nota n. 25782, del 16/6/97, con la quale sono state
trasmesse al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;
 Vista la nota ministeriale n. 2172, del 17/9/1997, con la  quale  si
trasmette,  in  allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella
seduta del 17/7/1997, in merito  alla  istituzione  della  scuola  di
specializzazione  in  Allergologia ed Immunologia Clinica, al fine di
predisporre, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  16  della  legge
11/5/1989,   n.  168,  il  relativo  decreto  rettorale  di  modifica
statutaria nelle  more  della  emanazione  del  decreto  ministeriale
previsto  dall'art.    13  del  D.P.R.  30/12/95  (Piano triennale di
sviluppo nel triennio 94-96);
                              Decreta:
 Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Ancona  approvato e
modificato  con  decreti  di  cui  nelle  premesse  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
 All'art.  3.1,  all'elenco  delle  scuole  di specializzazione della
Facolta' di  Medicina  e  Chirurgia,  viene  inserita  la  scuola  di
specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica.